Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18124 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18124 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto personalmente da:
COGNOME NOMECOGNOME nata a Napoli il 11/10/1980
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 05/05/2023 dal Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOME confermava il giudizio di responsabilità per i reati di ricettazione e truffa e rideterminava la pena inflitta in mesi sei di reclusion ed euro 300,00 di multa.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputata deducendo la violazione di legge per non avere la Corte di merito
ritenuto sussistenti i presupposti per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata che i giudici di secondo grado hanno effettuato per relationem e cioè riproducendo quella del giudicante di prime cure senza alcun esame critiche delle doglianze prospettate nell’atto di appello.
3. L’impugnazione, in quanto presentata personalmente dall’imputata, è inammissibile in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev’essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo anche irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso ( come nella specie) che, ai sensi dell’art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata, sia la sottoscrizione del difensore “pe accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010-01; successivamente, ex multis, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, COGNOME, Rv. 274636; Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-; Sez. 6, n. 18010 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 272885; Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, COGNOME, Rv. 276039; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475).
Con la citata pronuncia a Sezioni Unite Aiello, questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (in motivazione, si è precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
4. Alla pronuncia di inammissibilità, consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa
evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 08/05/2025
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