Ricorso per cassazione personale: la Cassazione conferma l’inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, consolidato da una riforma del 2017: il ricorso per cassazione personale non è più ammesso. L’impugnazione davanti alla Suprema Corte deve essere necessariamente sottoscritta da un avvocato iscritto all’albo speciale, pena l’inammissibilità e pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I fatti del caso
Un individuo, sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, aveva presentato un’istanza al Magistrato di Sorveglianza per ottenere una modifica delle modalità di svolgimento della sua attività lavorativa. A seguito del rigetto di tale richiesta, l’uomo decideva di impugnare il provvedimento direttamente davanti alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso redatto e sottoscritto personalmente, senza l’assistenza di un difensore.
La decisione della Corte di Cassazione e il ricorso per cassazione personale
La Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso immediatamente inammissibile. La decisione si fonda su un presupposto normativo ormai consolidato: la legge n. 103 del 2017 ha modificato il codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile che il ricorso di legittimità, contro qualsiasi tipo di provvedimento, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola, introdotta per garantire un’adeguata professionalità e tecnicità nella redazione degli atti destinati al massimo organo della giurisdizione, non ammette deroghe. La presentazione di un ricorso per cassazione personale da parte dell’interessato è, pertanto, una pratica non più consentita dall’ordinamento.
Le motivazioni
I giudici hanno richiamato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale e la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914/2018), che ha definitivamente chiarito come la sottoscrizione dell’avvocato specializzato sia un requisito di ammissibilità imprescindibile. La Corte ha sottolineato che la riforma del 2017 è in vigore da diversi anni, e non è più possibile invocare una scusabile ignoranza della legge. Per questa ragione, oltre a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva, supportata anche da un precedente della Corte Costituzionale (n. 186/2000), serve a sanzionare la colpa del ricorrente nell’aver attivato inutilmente la macchina della giustizia, ignorando una norma procedurale chiara e consolidata.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito chiaro: nel processo penale, l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso tecnico che richiede obbligatoriamente l’assistenza di un legale specializzato. Il ‘fai da te’ processuale, specialmente in sede di legittimità, non è solo inefficace, ma anche economicamente rischioso. La decisione conferma che il legislatore ha voluto elevare lo standard qualitativo dei ricorsi, affidandoli esclusivamente a professionisti qualificati, al fine di garantire l’efficienza e la funzione nomofilattica della Suprema Corte. Per i cittadini, la lezione è chiara: per tutelare i propri diritti davanti alla Cassazione, è indispensabile rivolgersi a un avvocato abilitato al patrocinio nelle giurisdizioni superiori.
È possibile presentare un ricorso per cassazione penale personalmente, senza un avvocato?
No, a partire dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione personale in materia penale non è più consentito. Deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso per cassazione personale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di 3.000 euro.
Questa regola si applica a tutti i provvedimenti impugnabili in Cassazione?
Sì, l’ordinanza chiarisce che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento deve essere sottoscritto da un difensore specializzato, senza eccezioni per i ricorsi presentati personalmente dall’imputato o dal condannato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10149 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 03/07/1987
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI
(dato avviso alle partii’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO
che NOME COGNOME sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, ricorre personalmente avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza di modifica delle modalità di attuazione dell’attività lavorativa connessa alla misura in corso;
CONSIDERATO
che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimi avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev’essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010);
RITENUTO
pertanto, che il ricorso, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024