Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato, è inammissibile. La normativa richiede infatti l’assistenza tecnica di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche per chi intende impugnare una sentenza di condanna.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Foggia per i reati di estorsione consumata e tentata. L’imputato era stato condannato in primo grado a una pena di 7 anni di reclusione e 1.400 euro di multa.
Successivamente, la Corte d’appello di Bari aveva parzialmente riformato la sentenza. Pur confermando la responsabilità penale, i giudici di secondo grado avevano concesso un’attenuante, ritenendola prevalente sulla recidiva contestata, e avevano ridotto la pena a 5 anni di reclusione e 1.000 euro di multa.
Contro questa decisione, l’imputato decideva di presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un difetto di motivazione.
La Decisione della Cassazione e le Sue Motivazioni sul ricorso per cassazione personale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze. La ragione è puramente procedurale e si fonda su una norma precisa: l’articolo 613 del codice di procedura penale.
Questa disposizione, modificata dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce chiaramente che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. L’imputato non ha più la facoltà di presentare personalmente questo tipo di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 8914 del 2017), che aveva già affrontato e respinto i dubbi di legittimità costituzionale su questa norma. Le Sezioni Unite avevano chiarito che la previsione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola né il diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.) né le garanzie del giusto processo previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU).
La motivazione principale risiede nell’elevato tecnicismo del giudizio di cassazione. Questo tipo di giudizio non riesamina i fatti, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge (vizi di legittimità). Pertanto, richiede una qualificazione professionale specifica che solo un avvocato cassazionista può garantire. L’esclusione della difesa personale è considerata ragionevole per assicurare che il diritto di difesa sia esercitato nel modo più efficace possibile. Inoltre, il sistema giuridico italiano bilancia questa limitazione con l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, che permette anche ai non abbienti di avvalersi di un difensore qualificato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un punto fermo del nostro ordinamento: per accedere al terzo grado di giudizio penale, è indispensabile l’intermediazione di un professionista legale specializzato. Chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve necessariamente rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Agire diversamente, come dimostra questo caso, porta a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
Un imputato può presentare personalmente ricorso per cassazione?
No. L’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di Cassazione.
Perché è necessario un avvocato specializzato per il ricorso in Cassazione?
Perché il giudizio di cassazione è altamente tecnico e si concentra solo su questioni di diritto (vizi di legittimità), non sui fatti. La legge richiede un’elevata qualificazione professionale per assicurare che il diritto di difesa sia esercitato efficacemente, rendendo ragionevole l’esclusione della difesa personale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 7682 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a CERIGNOLA il 19/09/1995
avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d’appello di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 16.4.2024, il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei fatti di estorsione consumata e tentata commessi in danno di tale NOME COGNOME e, pertanto, esclusa l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. e ritenuto il vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 7 di reclusione ed euro 1.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando altresì le pene accessorie conseguenti all’entità di quella principale;
la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza impugnata, che ha confermato nel resto, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. stimata prevalente sulla contestata recidiva, rideterminando così la pena finale in quella di anni 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa;
ricorre per cassazione NOME COGNOME lamentando difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall’imputato: l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata del novella, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 – 01).
Le SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive aggiungendo che la previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di dif in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non sussistendo profili di esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/01/2025