Ricorso per Cassazione Personale: Perché è Necessario un Avvocato Cassazionista
Il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dal cittadino senza l’assistenza di un legale specializzato, è un tema di grande rilevanza procedurale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale introdotto con la riforma Orlando (legge n. 103/2017): la difesa tecnica qualificata è un requisito indispensabile per accedere al giudizio di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato, proponeva ricorso per cassazione avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce. L’impugnazione veniva presentata personalmente, senza l’intervento di un difensore iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Sia l’ordinanza impugnata sia il successivo ricorso erano successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103/2017.
La Decisione della Corte e le Regole sul Ricorso per Cassazione Personale
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 48202/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una regola chiara e invalicabile: dopo la riforma del 2017, è stata esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione. La normativa vigente impone, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione sull’interpretazione degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificati dalla legge n. 103/2017. Questa riforma ha introdotto un filtro di professionalità, stabilendo che solo i difensori cassazionisti possiedono le competenze tecniche necessarie per redigere un atto di ricorso che rispetti i rigorosi canoni del giudizio di legittimità. I giudici hanno richiamato importanti precedenti, tra cui la sentenza delle Sezioni Unite n. 8914/2017, che ha chiarito in modo definitivo la portata della nuova norma. Inoltre, è stato precisato che non ha alcun valore sanante né l’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un legale, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato. Tali formalità, infatti, non attribuiscono al difensore la titolarità dell’atto, che rimane personalmente proposto dal condannato e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza del Difensore Cassazionista
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Per i cittadini, la lezione è chiara: per impugnare un provvedimento davanti alla Corte di Cassazione, è obbligatorio e imprescindibile rivolgersi a un avvocato iscritto all’albo speciale. Il fai-da-te processuale, in questo ambito, porta a una declaratoria di inammissibilità certa, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La complessità del giudizio di legittimità richiede una specializzazione che solo un avvocato cassazionista può garantire.
Un cittadino può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, è stata esclusa la facoltà per l’imputato o il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione non è firmato da un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, colui che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
L’autenticazione della firma del ricorrente da parte di un avvocato è sufficiente per rendere valido il ricorso?
No. La Corte ha chiarito che né l’autenticazione della firma, né la sottoscrizione del difensore ‘per accettazione’ del mandato sono sufficienti. Questi atti non attribuiscono al difensore la titolarità dell’impugnazione, che resta un atto personale del ricorrente e, come tale, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48202 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48202 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOGLIANO CAVOUR il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
zlato avviso alle parte
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce indicata in epigrafe. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.