Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso per cassazione personale senza l’assistenza di un avvocato abilitato è una scelta che porta a una conseguenza inevitabile: l’inammissibilità. Con l’ordinanza n. 47256 del 2023, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, consolidato dopo le riforme legislative. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche per chi intende impugnare un provvedimento davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’aspetto cruciale, che ha determinato l’esito del giudizio di legittimità, non riguarda il merito della questione, ma un vizio di forma: il ricorso è stato proposto e sottoscritto personalmente dall’interessato, anziché da un difensore qualificato.
L’imputato, agendo in prima persona, ha tentato di portare le proprie ragioni direttamente all’attenzione della Suprema Corte, bypassando la necessaria intermediazione tecnica di un legale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle doglianze sollevate. La decisione si fonda su una regola procedurale chiara e inderogabile. Oltre a dichiarare l’inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Le Implicazioni del ricorso per cassazione personale
Questa pronuncia non è un caso isolato, ma si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato. Essa evidenzia come il legislatore abbia inteso riservare il giudizio di cassazione a un confronto tecnico-giuridico di alto livello, per il quale è indispensabile la competenza di un avvocato iscritto nell’apposito albo speciale. L’obbligo di difesa tecnica non è una mera formalità, ma una garanzia di professionalità e adeguatezza dell’impugnazione, volta a preservare la funzione nomofilattica della Corte Suprema.
L’Importanza della Riforma Legislativa
La decisione fa diretto riferimento alla modifica dell’articolo 613 del codice di procedura penale, introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (nota come “Riforma Orlando”). Prima di tale intervento, in alcuni casi era ammesso il ricorso personale della parte. La riforma ha eliminato questa possibilità, stabilendo che tutti i ricorsi per cassazione in materia penale debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma inequivocabili. Il ricorso è proposto da un soggetto “non legittimato”. La Corte richiama espressamente il principio di diritto secondo cui, a seguito della modifica apportata all’art. 613 c.p.p., l’impugnazione dinanzi alla Cassazione non può più essere proposta personalmente dalla parte. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La mancanza di tale sottoscrizione costituisce una causa di inammissibilità insanabile, che impedisce qualsiasi esame del contenuto del ricorso. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi presentati senza il rispetto dei requisiti formali.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame serve da monito: il fai-da-te processuale non è ammesso nel giudizio di cassazione penale. Chiunque intenda contestare una sentenza davanti alla Suprema Corte deve necessariamente rivolgersi a un avvocato cassazionista. Questa regola, rafforzata dalla recente riforma, garantisce che il più alto grado di giudizio sia dedicato a questioni di legittimità complesse, presentate con la dovuta perizia tecnica. Ignorare tale requisito non solo rende vano il tentativo di impugnazione, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Un privato cittadino può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione in materia penale?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dalla parte?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Qual è la base giuridica per l’obbligo del difensore in Cassazione?
La base giuridica è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. Questa norma stabilisce che gli atti di ricorso devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47256 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47256 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; l , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto (personalmente dal ricorrente, COGNOME NOME) non legittimato («Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018 – dep. 11/07/2018, P, Rv. P_IVA).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8/09/2023