Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Un’ordinanza della Corte di Cassazione del 2023 offre un importante chiarimento su un aspetto cruciale della procedura penale: la presentazione del ricorso per cassazione personale da parte dell’imputato. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha ribadito come, a seguito della riforma legislativa del 2017, tale modalità di impugnazione non sia più consentita, comportando l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato dalla Corte d’Appello, avverso la sentenza di secondo grado. L’imputato decideva di agire personalmente, senza l’assistenza di un legale, depositando un ricorso presso la Corte di Cassazione. I motivi sollevati erano due: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’eccessività della pena inflitta. Tuttavia, il focus della vicenda si è spostato rapidamente dalla sostanza delle doglianze alla forma con cui sono state presentate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. L’esame si è fermato a un livello preliminare, concludendosi con una declaratoria di inammissibilità. La ragione di tale esito risiede esclusivamente nella modalità di proposizione dell’impugnazione: il ricorso era stato presentato personalmente dall’imputato, una pratica non più ammessa dall’ordinamento giuridico per il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: L’Impatto della Riforma sul ricorso per cassazione personale
La motivazione della Corte si fonda sull’interpretazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (nota come ‘riforma Orlando’). Questa novella legislativa ha introdotto un cambiamento fondamentale: se in precedenza l’imputato poteva presentare personalmente il ricorso per cassazione, dopo l’entrata in vigore della legge tale facoltà è stata soppressa. Ora, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei cassazionisti.
La Corte, richiamando un suo precedente consolidato (Sentenza n. 23631 del 2018), ha precisato un punto fondamentale: la nuova norma non incide sul diritto all’impugnazione in sé, ma disciplina unicamente le modalità del suo esercizio. Di conseguenza, essa si applica a tutti i ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, a prescindere da quando sia stata emessa la sentenza impugnata. Poiché nel caso di specie il ricorso era stato presentato dopo l’attuazione della riforma, la sua proposizione personale lo rendeva irrimediabilmente inammissibile. La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fossero elementi per escludere la colpa del ricorrente nella proposizione di un atto non consentito dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per l’Imputato
La pronuncia in esame ha un’implicazione pratica di enorme rilevanza: chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Il tentativo di un’impugnazione ‘fai-da-te’ è destinato al fallimento e comporta conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità, infatti, si accompagna alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro. Questa decisione rafforza il principio della difesa tecnica, ritenuta indispensabile per la complessità e la specificità del giudizio di legittimità.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Questa regola si applica anche se la sentenza impugnata è stata emessa prima della riforma del 2017?
Sì. La Corte di Cassazione ha chiarito che la norma riguarda le modalità di esercizio del diritto di impugnazione e si applica a tutti i ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dalla data della sentenza impugnata.
Cosa succede se un imputato presenta comunque un ricorso per cassazione personale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47221 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47221 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avs alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto cne Unito NOME NOME imputato del reato ai cui all’art. b della legge n. 401 del 1989 – con ricorso presentato personalmente ha dedotto con il primo moti la violazione di legge e con il secondo motivo il vizio di motivazione in o all’eccessività della pena;
Considerato che il ricorso e inammissibile potale proposto personalmente dalla parte, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e della n normativa relativa all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non essendo proponibile il ricorso personalmente da parte dell’imputato;
che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita, intatti, e inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dall’indagato do l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, a prescindere dalla d emissione del provvedimento impugnato, incidendo la novella normativa relativ all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., non gia sul diritto ad impugnare, soltanto sulla disciplina delle modalità del suo esercizio (Sez. 5, Sentenza n. del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282 – 01);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa ne proposizione del ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 12 maggio 2023
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