Ricorso per cassazione personale: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
L’accesso alla giustizia è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise, specialmente nei gradi più alti del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione personale. La vicenda, conclusasi con una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione, offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza del patrocinio legale qualificato davanti alla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Torino e successivamente confermata dalla Corte di Appello della stessa città. L’imputato era stato giudicato colpevole del reato previsto dall’articolo 642 del codice penale, relativo a frodi in danno delle assicurazioni, e condannato a una pena di otto mesi di reclusione. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha scelto di presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione, senza avvalersi dell’assistenza di un avvocato abilitato.
La Decisione della Corte: l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza pubblica (definita de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente procedurale. L’esito era, di fatto, inevitabile alla luce della normativa vigente.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma, in particolare a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), stabilisce in modo inderogabile che il ricorso in Cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da difensori iscritti nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
La legge non ammette eccezioni: l’imputato non può, in ambito penale, presentare personalmente l’atto di impugnazione davanti alla Suprema Corte. La scelta dell’imputato di procedere autonomamente ha quindi violato una regola fondamentale del processo, rendendo il suo ricorso irricevibile. La Corte ha semplicemente applicato la legge, rilevando un vizio insanabile che impediva qualsiasi valutazione sul contenuto del ricorso stesso.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene comminata per aver intrapreso un’iniziativa giudiziaria palesemente infondata dal punto di vista procedurale.
Questo provvedimento serve da monito: il ricorso in Cassazione è un rimedio tecnico che richiede competenze specialistiche. Il ‘fai da te’ legale, in questo contesto, non solo è destinato a fallire, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La figura del difensore abilitato non è una mera formalità, ma una garanzia essenziale per il corretto funzionamento della giustizia di legittimità.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso in Cassazione in materia penale?
No. L’ordinanza chiarisce che l’articolo 613 del codice di procedura penale impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia proposto esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Cosa accade se un ricorso viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione, ma si ferma a rilevare il difetto procedurale, respingendo l’atto in via preliminare.
Ci sono conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sì. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale e confermato nel caso di specie, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, determinata dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46138 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46138 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della C:ORTE di APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 21/2/2023 confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 26/3/2021, che aveva condanNOME NOME alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall’imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all’obbligo di proposizione dell’impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall’art. 613 cod. proc. p come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.
1.1 In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il
disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.