Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43610 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43610 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMO
i dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo;
ritenuto che, a fronte d’impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrat vigore delta legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modifica l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte vi provveda personalmente», si impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricor cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori is nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, n sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. modificato dall’art. 1, comma 55, legge n, 103 del 2017, per asserita violazi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra ne discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’ese delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione del facoltà difensive, ìn considerazione dell’elevato livello di qualifica professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legi rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibi inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norm dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa con all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somm favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre dènte