Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8315 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8315 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato ad Agrigento il 21 giugno 1983; avverso la sentenza del 13/11/2024 del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTO;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerate in diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, a seguito di richiesta ex art. 444 cod.proc.pen., ha applicato a NOME COGNOME la pena di anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa, in relazione al delitto previsto dagli artt. 81 cod.pen. e 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990, per aver, con più azioni esecutive del medesimo criminoso, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 17 del già menzionato decreto, al fine di cessione a terzi, trasportato o comunque detenuto 531 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina (percentuale media di purezza del 69,26 0/0, equivalente a 347,131 grammi di cocaina pura, pari a 2314,20 dosi medie giornaliere) all’interno dell’autovettura da lui condotta.
NOME COGNOME ha depositato atto di appello rivolto alla Corte di appello di Palermo, chiedendo rideterminarsi la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’atto di impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen., è stato qualificato come ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile ai sensi dell’art. 448, comma 2, cod.proc.pen.
Il ricorso è tuttavia inammissibile, in quanto proposto personalmente dall’interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato.
Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Occorre segnalare che la disposta conversione dell’originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dal giudice incompetente, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente, non essendo possibile ipotizzare sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla parte personalmente non risente dell’applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, sì da impedire la sostanzial
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elusione dell’art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208);
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. GLYPH pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.