Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51502 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51502 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME COGNOME ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d’appello di Torino, recependo la richiesta di concordato in appello, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio applicato.
Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proveniente da soggetto non legittimato, è inammissibile, dal momento che la cit. I. n. 103 del 2017, riformulando l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha soppresso la possibilità di proporre ricorso personalmente in cassazione.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 30/11/2023