Ricorso per Cassazione Personale: Perché è Inammissibile Senza Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dal cittadino senza l’assistenza di un legale qualificato, è inammissibile. Questa decisione non è una novità, ma un’importante conferma delle modifiche introdotte dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103/2017), che ha cambiato radicalmente le regole per accedere al massimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dall’impugnazione presentata da un condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Quest’ultimo aveva respinto l’opposizione dell’uomo contro un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti. Invece di affidarsi a un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, il soggetto ha deciso di presentare personalmente il ricorso alla Corte di Cassazione, un’azione che si è rivelata proceduralmente fatale.
La Decisione della Corte: La Regola della Sottoscrizione Obbligatoria
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si basa su un presupposto formale, ma invalicabile, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017.
A partire dal 3 agosto 2017, infatti, la legge prevede espressamente che qualsiasi ricorso per cassazione debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Questa norma, inserita nell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, ha eliminato la possibilità per l’imputato o il condannato di presentare personalmente l’atto di impugnazione.
Il Ragionamento Giuridico della Corte
I giudici hanno richiamato un’autorevole pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha chiarito in modo definitivo la portata della riforma. L’obiettivo del legislatore era quello di elevare la qualità tecnica dei ricorsi presentati in Cassazione, assicurando che le questioni sottoposte alla Corte siano filtrate dalla competenza specifica di un avvocato cassazionista.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La motivazione di questa sanzione aggiuntiva è significativa: secondo i giudici, a distanza di diversi anni dall’entrata in vigore della legge, non è più possibile invocare un errore scusabile. La presentazione di un ricorso per cassazione personale è ormai considerata un’azione colposa, che intasa inutilmente il sistema giudiziario e che, pertanto, deve essere sanzionata.
Conclusioni e Impatto Pratico
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda contestare una decisione davanti alla Corte di Cassazione. La strada del “fai da te” legale è preclusa. È indispensabile rivolgersi a un avvocato iscritto all’apposito albo, l’unico soggetto autorizzato a redigere e sottoscrivere l’atto. Tentare di agire personalmente non solo garantisce il fallimento dell’iniziativa processuale, ma espone anche a concrete conseguenze economiche, trasformando un tentativo di far valere i propri diritti in un’ulteriore sanzione.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente, senza un avvocato?
No, a partire dalla Legge n. 103 del 2017, non è più possibile. Il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso per cassazione personale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di un’ammenda oltre alle spese?
La Corte ha ritenuto che, essendo passati diversi anni dall’entrata in vigore della legge che ha introdotto l’obbligo dell’avvocato, non si possono più giustificare profili di colpa o errore da parte del ricorrente. La presentazione di un ricorso inammissibile è quindi considerata un atto colposo che merita una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10142 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10142 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/09/1978
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
[lato avviso alle partii
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO
che NOME COGNOME, alias NOME COGNOME ricorre personalmente avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’opposizione proposta dal condannato avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Roma;
CONSIDERATO
che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimi avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev’essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010);
RITENUTO
pertanto, che l’impugnazione, a norma dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall’entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi nte