Ricorso per cassazione personale: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per tornare su un principio fondamentale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità del ricorso davanti al massimo organo di giustizia. In particolare, la decisione in esame chiarisce, ancora una volta, le conseguenze negative di un ricorso per cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato senza l’assistenza di un legale. La pronuncia sottolinea come la normativa vigente non lasci spazio a interpretazioni: per accedere al giudizio di legittimità è indispensabile il patrocinio di un avvocato iscritto all’apposito albo speciale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Taranto. L’imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti e alle armi, con l’aggravante della recidiva, decideva di impugnare tale sentenza proponendo ricorso direttamente alla Corte di Cassazione. L’atto di impugnazione, tuttavia, veniva redatto e sottoscritto personalmente dall’interessato, senza l’intervento e il ministero di un difensore.
La Decisione della Corte e il ricorso per cassazione personale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e, senza entrare nel merito delle doglianze, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un presupposto puramente procedurale, ma di importanza cruciale. I giudici hanno rilevato che il ricorso era stato presentato in data successiva al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103/2017).
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nella modifica apportata all’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Prima della riforma, la norma consentiva eccezionalmente alla parte di provvedere personalmente al ricorso. La Legge n. 103/2017 ha soppresso l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica ha reso obbligatorio, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La Corte ha quindi applicato questo principio in modo rigoroso, stabilendo che la mancanza della firma del difensore qualificato costituisce un vizio insanabile che impedisce l’esame del ricorso. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura.
Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite due ulteriori condanne per il ricorrente:
1. Pagamento delle spese processuali: come diretta conseguenza del rigetto dell’impugnazione.
2. Versamento di una somma alla Cassa delle Ammende: in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte, richiamando la sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale, ha ritenuto che non vi fossero elementi per considerare il ricorrente esente da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. L’importo è stato fissato in euro 4.000,00, tenendo conto delle ragioni stesse dell’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve necessariamente affidarsi a un avvocato specializzato, iscritto all’albo dei cassazionisti. Il ‘fai da te’ processuale, oltre a essere del tutto inefficace per far valere le proprie ragioni, comporta conseguenze economiche significative. La norma ha lo scopo di garantire un elevato livello di tecnicismo giuridico nel giudizio di legittimità, filtrando i ricorsi e assicurando che solo le questioni di diritto meritevoli di approfondimento giungano all’attenzione della Suprema Corte. Per i cittadini, la lezione è chiara: la difesa tecnica nel processo penale non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile, specialmente nei gradi più alti di giudizio.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale introdotta dalla Legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale, a pena di inammissibilità.
Cosa accade se un ricorso per cassazione viene presentato personalmente dall’imputato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò significa che i giudici non esamineranno il merito delle questioni sollevate, ma si fermeranno alla verifica del requisito formale mancante.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
L’imputato che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. In questa specifica ordinanza, tale somma è stata quantificata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44555 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44555 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
9 f… ato avviso alle parn
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto indicata in epigrafe, con la quale è stata applicata su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. la pena concordata per i reati di cui all’art.73, comma 5, d.P.R. 9 aprile 1990, n.309 e all’art.4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n.110 commessi in Taranto il 22 novembre 2022 con recidiva reiterata infraquinquennale considerato GLYPH che GLYPH l’impugnazione GLYPH risulta GLYPH proposta GLYPH personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui art.1, comma 63, ha modificato l’art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione;
considerato che alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 5 ottobre 2023
D E POSIT T A