Ricorso per Cassazione Personale: La Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso per Cassazione personale, ovvero presentato direttamente dall’imputato senza l’assistenza di un legale, è inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza della difesa tecnica qualificata nel grado più alto della giustizia italiana e le conseguenze della sua mancanza.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Prato, che condannava un individuo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e quattromila euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Contro questa decisione, il condannato decideva di agire in autonomia, presentando personalmente ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare di carattere puramente procedurale. La conseguenza di tale declaratoria è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso per Cassazione personale è inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e si basa su una modifica legislativa cruciale introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa legge ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, escludendo esplicitamente la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione. La normativa, in vigore dal 4 agosto 2017, stabilisce che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico, sia la sentenza impugnata (del 2016) che il ricorso sono stati presentati in un periodo successivo all’entrata in vigore di questa riforma, rendendola pienamente applicabile. La Corte ha richiamato anche un precedente fondamentale delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2018), che aveva già consolidato questo principio, chiarendo che la norma si applica a tutti i ricorsi proposti dopo la sua entrata in vigore.
La decisione è stata inoltre pronunciata “senza formalità”, secondo quanto previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, una procedura accelerata riservata ai casi di manifesta inammissibilità, come questo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante monito sulle regole procedurali che governano l’accesso alla Corte di Cassazione. Le implicazioni pratiche sono significative:
1. Obbligatorietà della Difesa Tecnica: Chiunque intenda contestare una sentenza penale davanti alla Cassazione deve necessariamente avvalersi di un avvocato cassazionista. Il “fai da te” legale non è ammesso e conduce a una declaratoria di inammissibilità immediata.
2. Conseguenze Economiche: Un ricorso inammissibile non è privo di costi. Oltre a precludere ogni possibilità di revisione della sentenza, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata pari a quattromila euro.
3. Certezza del Diritto: La norma mira a garantire che i ricorsi presentati alla Suprema Corte siano tecnicamente fondati e redatti da professionisti qualificati, evitando di congestionare la Corte con impugnazioni prive dei requisiti minimi di legge.
In conclusione, la decisione ribadisce che la complessità del giudizio di legittimità richiede una competenza specialistica che solo un avvocato iscritto all’albo speciale può garantire, proteggendo sia la funzione della Corte sia, in ultima analisi, gli stessi diritti dell’imputato.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, pena l’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso per Cassazione presentato personalmente?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di quattromila euro.
Perché in questo caso la legge n. 103 del 2017 è applicabile?
La legge è applicabile perché sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data di entrata in vigore della normativa che ha eliminato la facoltà per l’imputato di ricorrere personalmente in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37039 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37039 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2016 del TRIBUNALE di PRATO
datenerrefse – alie parti – ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Prato ha condannato COGNOME NOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309/1990.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
Il ricorso GLYPH è inammissibile, in quanto GLYPH proposto GLYPH personalmente dall’interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre GLYPH personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma I, e 613, comma I, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna GLYPH impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussistendo ragioni di esonero – al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2024.