Ricorso per cassazione per posta: le nuove regole dopo la Riforma Cartabia
Con la recente ordinanza n. 27491/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale introdotto dalla Riforma Cartabia: il ricorso per cassazione per posta non è più una modalità di presentazione valida. Questa decisione sottolinea l’importanza del rispetto delle nuove formalità procedurali, la cui violazione comporta la severa sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche delle nuove norme.
I fatti del caso
Un individuo, condannato dal Giudice di Pace di Roma per il reato di lesioni volontarie, decideva di impugnare la sentenza presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. Tuttavia, per la presentazione dell’atto, sceglieva una modalità tradizionale: l’invio a mezzo posta raccomandata. Questa scelta, che in passato sarebbe stata lecita, si è rivelata fatale alla luce delle modifiche legislative intervenute con la cosiddetta Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).
L’impatto della Riforma Cartabia sul ricorso per cassazione per posta
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’analisi della normativa vigente in materia di presentazione delle impugnazioni. La Riforma Cartabia ha abrogato l’articolo 583 del codice di procedura penale, che in precedenza consentiva l’invio dell’atto di impugnazione a mezzo posta.
Attualmente, l’unica disposizione applicabile è l’articolo 582 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve essere presentato mediante deposito telematico, secondo le modalità previste dall’articolo 111-bis, oppure personalmente (o tramite un incaricato) presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. La spedizione postale, quindi, non è più contemplata tra le opzioni valide.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il mancato rispetto delle formalità prescritte dalla legge, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. I giudici hanno chiarito che l’invio del ricorso per cassazione per posta raccomandata costituisce una violazione delle nuove regole procedurali. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente, in base all’articolo 616 del codice di procedura penale, non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 4.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dalla presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, richiamando un principio consolidato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000). La colpa risiede nel non essersi adeguati alle nuove e chiare disposizioni di legge in materia di impugnazioni.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito per tutti gli operatori del diritto e per i cittadini. Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia hanno un impatto diretto e significativo sulle modalità di presentazione degli atti processuali. La scelta di utilizzare metodi non più previsti dalla legge, come il ricorso per cassazione per posta, espone al rischio concreto di veder dichiarata la propria impugnazione inammissibile, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. È quindi fondamentale affidarsi a professionisti aggiornati e prestare la massima attenzione alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura penale per tutelare efficacemente i propri diritti.
È ancora possibile presentare un ricorso per cassazione in materia penale tramite posta raccomandata?
No, a seguito della Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) che ha abrogato l’art. 583 c.p.p., l’invio del ricorso per cassazione a mezzo posta non è più una modalità prevista dalla legge.
Quali sono le modalità corrette per presentare un’impugnazione penale?
Secondo l’art. 582 c.p.p., l’atto di impugnazione deve essere presentato tramite deposito telematico (secondo le regole dell’art. 111-bis c.p.p.) oppure depositato personalmente, o a mezzo di un incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.
Cosa succede se si presenta un ricorso con una modalità non prevista dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per il mancato rispetto delle formalità prescritte. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qualora si ravvisino profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 27491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/10/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del giudice di pace di Roma con cui è stato condannato per il delitto lesioni volontarie;
Considerato che il ricorso risulta inviato a mezzo posta raccomandata e, dunque, mediante una modalità non più prevista dalla legge, alla luce dell’abrogazione dell’art 583 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia).
L’unica disposizione oggi vigente in materia di notificazioni è l’art. 582 cod. proc. p anch’esso in parte rimodellato dal decreto legislativo citato, con cui si prevede, co disposizione vigente al momento della presentazione del ricorso all’esame del Collegio: “salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che emesso il provvedimento impugnato. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richi attestazione della ricezione.
La notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, pertanto, non è più prevista dalla legge, sicchè il ricorso è inammissibile, per il mancato rispetto delle formalità prescri ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, sicchè segue, ai sensi dell’art. cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità ( sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 marzo 2024.