Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27978 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27978 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/11/2002
avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai s degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribun
Varese per i reati allo stesso ascritti.
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea applicazione della legge e mancanza di
motivazione in ordine alla derubricazione del reato contestato nella fattispecie di comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è inammissibile, perché avver
sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc.
pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codi di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/201
ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per moti attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr
e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazion deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in c qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispett contenuto del capo di imputazione (ex multís, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il GLYPH
iden’te