Ricorso per Cassazione contro Patteggiamento: i Limiti Fissati dalla Legge
Il patteggiamento è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili per il ricorso per cassazione patteggiamento, ribadendo che i motivi di impugnazione sono tassativamente previsti dalla legge e ogni deviazione comporta l’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione con una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bari, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il ricorrente, tuttavia, non basava il suo gravame su uno dei motivi specificamente ammessi dalla normativa per questo tipo di impugnazione, ma deduceva vizi differenti, tra cui la presunta violazione dei criteri per la verifica dell’inapplicabilità dell’art. 129 del codice di procedura penale (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità).
La Decisione della Corte sul ricorso per cassazione patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, detta de plano, ovvero senza udienza formale, come previsto per i casi di manifesta inammissibilità. Oltre a rigettare il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per le impugnazioni temerarie o infondate.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco chiuso e tassativo di motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che qualsiasi motivo di ricorso non rientrante in tale elenco non possa essere esaminato.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva sollevato una questione relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., un motivo che non figura tra quelli consentiti dal legislatore per l’impugnazione della sentenza di patteggiamento. La Corte ha quindi rilevato che il ricorso era stato presentato “senza l’osservanza” delle disposizioni di legge, rendendolo ab origine inammissibile.
La procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., è stata adottata proprio in virtù della palese infondatezza del ricorso, che non necessitava di alcuna discussione in udienza per essere decisa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza funge da importante monito per la difesa: la scelta di impugnare una sentenza di patteggiamento deve essere attentamente ponderata e fondata esclusivamente sui motivi specifici elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Tentare di aggirare questi limiti introducendo censure diverse porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche significative per l’assistito. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento, limitando le impugnazioni a casi eccezionali e ben definiti, in linea con la funzione deflattiva del rito speciale.
È sempre possibile fare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Qualsiasi altro motivo sollevato rende il ricorso inammissibile.
Qual è la conseguenza se si propone un ricorso per cassazione per motivi non previsti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte ha deciso ‘de plano’?
Significa che la Corte ha preso la sua decisione con una procedura semplificata, senza la necessità di un’udienza formale, basandosi esclusivamente sugli atti scritti. Questa procedura è prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per i casi di evidente inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48271 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 48271 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato senza l’osservanza dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., in quante è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in base alla predetta disposizione, non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa la violazione dei criteri fissati per la verifica motivazione circa l’inapplicabilità dell’art. cod. proc. pen.;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, “senza formalità”, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Eii pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/11/2023