Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 del GIP del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino con sentenza del 6/7/2023 applicava ad NOME COGNOME – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato ascrittogli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, il motivo cui è affidato non è consentito in questa sede, alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’ della pena o della misura di sicurezza. Il tenore letterale della disposizione palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto motivazione – anche quello in ordine alla sussistenza delle circostanze aggrava – non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la senten applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge mancata verifica dell’insussistenza di circostanze del reato, atteso che l’ar comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di le esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata co presentesicorso. ,L,1- J 4 w 144 4—/Y 2 A b eg-1.31 , GLYPH J-2 2 t-t GLYPH -t” 2
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.