Ricorso per Cassazione Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’esigenza di deflazione del contenzioso con la tutela dei diritti dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i confini entro cui tale ricorso è ammesso, escludendo categoricamente il vizio di motivazione tra i motivi validi. Analizziamo questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Torino, con la quale un imputato vedeva applicata una pena di un anno e sei mesi di reclusione, oltre a una multa, su concorde richiesta delle parti. Successivamente, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare tale sentenza proponendo ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
L’unico motivo di doglianza era focalizzato sulla presunta violazione di legge, in particolare sulla carenza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.
Analisi del ricorso per cassazione patteggiamento
L’imputato contestava la validità della sentenza di patteggiamento, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente giustificato la ragione per cui riteneva sussistenti le aggravanti, elemento che incide sulla determinazione della pena. La difesa mirava a far valere un vizio di motivazione, un motivo di ricorso classicamente previsto dall’articolo 606 del codice di procedura penale. Tuttavia, la specificità del rito del patteggiamento ha reso questo approccio non percorribile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e inequivocabile. La decisione si fonda sull’interpretazione letterale dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (Legge n. 103/2017).
Questa norma stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge.
La Corte ha sottolineato che il tenore letterale della disposizione rende palese che il difetto di motivazione, anche quello relativo alla sussistenza delle circostanze aggravanti, non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso. La scelta legislativa è stata quella di limitare drasticamente l’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità di decisioni basate su un accordo processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame ha conseguenze pratiche di grande rilievo. Conferma che la scelta di accedere al patteggiamento è una decisione processuale quasi definitiva, le cui fondamenta possono essere messe in discussione solo per vizi gravi e specificamente individuati dalla legge. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo con il Pubblico Ministero e ratificato dal giudice, gli spazi per un’impugnazione sono estremamente ridotti.
Non è più possibile contestare la valutazione del giudice sulla congruità della pena o sulla sussistenza di elementi come le aggravanti attraverso il vizio di motivazione. L’inammissibilità del ricorso, inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, rendendo l’impugnazione un’opzione non solo inefficace, ma anche onerosa se non fondata su uno dei motivi consentiti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione sulle circostanze aggravanti?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il difetto di motivazione, anche quello relativo alle aggravanti, non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per proporre ricorso.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro un patteggiamento?
I motivi sono limitati a vizi nella formazione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per cassazione per un motivo non consentito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2022 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 del GIP del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino con sentenza del 6/7/2023 applicava ad NOME COGNOME – su concorde richiesta delle parti – la pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro quattrocento di multa per il reato ascrittogli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, il motivo cui è affidato non è consentito in questa sede, alla luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’ della pena o della misura di sicurezza. Il tenore letterale della disposizione palese che, in relazione alla sentenza di patteggiamento, il difetto motivazione – anche quello in ordine alla sussistenza delle circostanze aggrava – non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la senten applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge mancata verifica dell’insussistenza di circostanze del reato, atteso che l’ar comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di le esso tassativamente indicate, tra cui non rientrano quella denunciata co presentesicorso. ,L,1- J 4 w 144 4—/Y 2 A b eg-1.31 , GLYPH J-2 2 t-t GLYPH -t” 2
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 novembre 2023.