Ricorso per Cassazione Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Legge
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per cassazione patteggiamento. Accedere al giudizio di legittimità dopo aver concordato la pena è possibile, ma solo a condizioni molto specifiche. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile un ricorso perché basato su motivi non contemplati dalla normativa, ribadendo la necessità di un’attenta valutazione prima di impugnare una sentenza di questo tipo. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Un Appello Oltre i Confini Normativi
Un soggetto, condannato con sentenza di patteggiamento dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì, ha proposto ricorso per cassazione. La sua doglianza si concentrava su un punto specifico: a suo dire, il giudice di merito avrebbe omesso di verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
In sostanza, il ricorrente non contestava la pena concordata, ma lamentava una presunta mancanza di controllo preliminare da parte del giudice sulla fondatezza dell’accusa.
I Motivi del Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Una Visione d’Insieme
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la legge n. 103 del 2017, ha delimitato in modo netto e preciso i motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Corte di Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi contro sentenze che, per loro natura, nascono da un accordo tra le parti.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Espressione della volontà dell’imputato: vizi del consenso, come errore o violenza, che abbiano inficiato la scelta di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: quando il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: nel caso in cui la sanzione applicata sia contraria alla legge o non prevista per quel tipo di reato.
Qualsiasi altro motivo di doglianza è, per espressa previsione normativa, escluso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha applicato in modo rigoroso il dettato normativo. I giudici hanno rilevato che il motivo addotto dal ricorrente – la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientra in nessuna delle quattro categorie ammesse dall’art. 448, comma 2-bis.
Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato palesemente inammissibile. La Corte ha proceduto con una declaratoria de plano, ovvero con una procedura semplificata e senza udienza, data l’evidenza della questione. Questa scelta sottolinea come, per la giurisprudenza, la norma sui limiti all’impugnazione del patteggiamento sia chiara e non lasci spazio a interpretazioni estensive.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione si traduce in un esito netto per il ricorrente: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve come importante monito. Il patteggiamento è una scelta processuale che comporta benefici, come la riduzione della pena, ma anche rinunce, tra cui una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Chi intende presentare un ricorso per cassazione patteggiamento deve attentamente verificare che le proprie censure rientrino nel perimetro, molto ristretto, disegnato dal legislatore, per non incorrere in una sicura declaratoria di inammissibilità e nelle relative conseguenze economiche.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi, tassativamente indicati dalla legge.
Quali sono i motivi validi per un ricorso per cassazione patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente: a) problemi nell’espressione della volontà dell’imputato; b) il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) l’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per un motivo non previsto dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47795 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 18/5/2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Forlì,
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, non essendo consentito proporre il motivo dedotto;
premesso che il comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate;
rilevato che il ricorrente ha lamentato la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili;
considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente