Ricorso per Cassazione e Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Legge
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai contorni ben definiti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 44327 del 2023, offre un’occasione preziosa per ribadire i limiti invalicabili di questo strumento di impugnazione. Il caso analizzato riguarda due imputati che, dopo aver concordato la pena per una serie di gravi reati, hanno tentato di contestare la sentenza davanti alla Suprema Corte per motivi diversi, scontrandosi entrambi con una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Due soggetti avevano definito la loro posizione processuale attraverso il rito del patteggiamento, accordandosi con la Procura per una pena relativa a reati che spaziavano dall’associazione per delinquere al furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. La sentenza del GUP di Milano aveva ratificato tali accordi.
Nonostante l’accordo, entrambi gli imputati hanno deciso di proporre ricorso per cassazione. Il primo lamentava l’illegalità della pena a causa di un, a suo dire, eccessivo aumento applicato per la continuazione tra i reati. Il secondo, invece, deduceva la violazione di legge per l’applicazione della recidiva, sostenendo che non gli fosse mai stata formalmente contestata e che, all’epoca dei fatti, fosse incensurato.
Il Ricorso per Cassazione Patteggiamento e l’Errore Materiale
Prima di analizzare i motivi dei ricorsi, la Corte di Cassazione ha compiuto un passo preliminare fondamentale riguardo alla posizione del secondo imputato. Accedendo agli atti processuali, i giudici hanno verificato che la menzione della recidiva nella sentenza impugnata era un semplice errore materiale, un refuso. La recidiva non era mai stata contestata all’imputato e non faceva parte dell’accordo di patteggiamento.
La Corte ha quindi proceduto d’ufficio alla correzione dell’errore, come consentito dall’art. 619 c.p.p. A seguito di questa rettifica, il motivo di ricorso dell’imputato è venuto meno, essendo fondato su una premessa errata. Di conseguenza, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
L’Entità della Pena e i Limiti del Ricorso
Il fulcro della decisione riguarda il ricorso del primo imputato, incentrato sulla presunta eccessività dell’aumento di pena per la continuazione. Su questo punto, la Cassazione è stata categorica, richiamando il testo dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i soli motivi per cui è possibile proporre ricorso contro una sentenza di patteggiamento:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La Corte ha chiarito che qualsiasi doglianza relativa all'”entità” della pena, ovvero alla sua misura quantitativa, non rientra nel concetto di “illegalità”. L’aumento per la continuazione è una valutazione discrezionale del giudice che rientra nel calcolo della pena, non nella sua legalità. Pertanto, contestare la congruità di tale aumento esula dal perimetro dei motivi ammessi, rendendo il ricorso per cassazione patteggiamento inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su due pilastri logico-giuridici. Per il primo ricorrente, la motivazione è stata la manifesta infondatezza del motivo, che non rientrava tra quelli consentiti dalla legge. Il legislatore ha voluto limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità degli accordi processuali e l’efficienza del sistema. Per il secondo ricorrente, la motivazione risiede nella sopravvenuta carenza di interesse, poiché la correzione dell’errore materiale ha eliminato l’unica base su cui si fondava la sua doglianza.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio cruciale: il patteggiamento è un accordo che, una vezzo ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. La possibilità di rimetterlo in discussione attraverso il ricorso per cassazione è un’eventualità eccezionale, circoscritta a vizi specifici e gravi che attengono alla legalità della pena in senso stretto e non alla sua quantificazione discrezionale. La decisione di inammissibilità e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende servono da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di un’impugnazione in questa materia, per evitare ricorsi destinati a un sicuro fallimento.
È possibile contestare l’ammontare di un aumento di pena per la continuazione in un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, la sentenza chiarisce che le doglianze relative all’entità della pena, come la quantificazione dell’aumento per la continuazione, non rientrano nei motivi di ricorso tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e sono quindi inammissibili.
Cosa accade se una sentenza di patteggiamento menziona per errore una circostanza come la recidiva, che in realtà non era stata contestata?
La Corte di Cassazione può correggere d’ufficio l’errore materiale. Se il ricorso si basava unicamente su quell’errore, esso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sua premessa è venuta meno.
Quali sono i motivi consentiti per un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi a questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44327 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44327 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA – ROMAtu14 COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA – RDMAI–0/1-
avverso la sentenza del 24/03/2023 del GIP del TRIBUNALE di MILANO
lette la memoria del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l’inammissibilità d udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorsi
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 24/3/2023 il GUP del Tribunale di Milano ha applicato la pena a sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di NOME e di NOME per una considerevole serie di reati che andavano dalla associazione per delinquer al furto aggravato di vetture, alla ricettazione ed al riciclaggio, ratificando g rispettivamente proposti. Venivano pertanto applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenza sulle varie circostanze aggravanti contestate e sulla recidiva contestata imputati e veniva applicata la disciplina della continuazione tra i vari reati.
Hanno proposto ricorso gli imputati con distinte impugnazioni.
NOME lamenta l’illegalità della pena per l’eccessivo aumento per la continuazione.
NOME COGNOME NOME deduce violazione dell’art. 448 comma 2bis cod. proc. pen. sotto il particolare profilo della legalità della pena che in questo caso è stata v dall’applicazione della recidiva, anche se recessiva rispetto alle riconosciute circos attenuanti generiche: in realtà all’imputato, incensurato all’epoca dei fatti, non risu contestata la recidiva nei capi di imputazione.
Con memoria inviata per EMAIL, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che siano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Prima di procedere all’analisi de necessario preliminarmente rettificare la sentenza nella parte in cui, a pg. 13, del calcolo della pena finale, la recidiva come circostanza che, unitamen aggravanti contestate al COGNOME, viene ad essere posta in giudizio di comparazi riconosciute attenuanti generiche che sono infine ritenute prevalenti. Trattasi d refuso: l’accesso agli atti (consentito a questa Corte quale giudice del ‘fatto p verificare e risolvere questioni processuali – Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non m punto) permette infatti di verificare che all’udienza 24 marzo 2023 davanti al GUP l’istanza venne formulata dalla difesa dell’imputato e concordata con il Pubblic senza riferimento alla recidiva, nemmeno contestata all’imputato. La correzione che non genera nullità e che non modifica essenzialmente l’atto, va disposta anc dal giudice dell’impugnazione (art.(lc.p.p.).
Disposta la correzione, il ricorso di COGNOMECOGNOME COGNOME su una premessa erron consapevole (la difesa non poteva ignorare il contenuto della propria patteggiamento) perde di significato e diviene inammissibile per carenza di intere
Quanto al ricorso di COGNOME, occorre partire dalla lettura dell’art. 448 comm proc. pen. che recita: «Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione d dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sente qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di può quindi fin da subito concludere che ogni leminntat inerente all’entità della p perimetro della disposizione ed è sottratta al vaglio di questa Corte, inevitabilmente alla inammissibilità del ricorso presentato per tale motivo, non c
Dall’inammissibilità dei ricorsi deriva la condanna dei ricorrenti al paga spese provocate e della somma, ritenuta equa, di € 3.000,00 alla Cassa delle ravvisandosi profili di colpa.
P. Q. M.
rettifica la sentenza impugnata escludendo la recidiva richiamata a pagina p relazione alla posizione di NOME. Dichiara inammissibili i condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 12 ottobre 2023
Il Con igliere relatore j
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