Ricorso per Cassazione Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, quali sono le possibilità di contestarla? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti del ricorso per cassazione patteggiamento, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017.
I Fatti del Caso: Un Appello Contro la Pena Concordata
Due soggetti, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e aver ottenuto una sentenza di patteggiamento dal GIP del Tribunale di Como, decidevano di impugnare tale decisione. I motivi del loro ricorso si concentravano su presunti vizi di motivazione della sentenza, in particolare riguardo alla congruità della pena applicata e al bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti. In sostanza, i ricorrenti contestavano la correttezza della valutazione che aveva portato alla determinazione della sanzione finale, sebbene questa fosse frutto di un accordo tra le parti.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha stabilito che le doglianze sollevate dai ricorrenti non rientravano tra i motivi per i quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti al Ricorso per Cassazione Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” del 2017, ha drasticamente limitato la possibilità di presentare un ricorso per cassazione patteggiamento. La Corte ha ribadito che l’impugnazione è consentita solo per un elenco tassativo di motivi, che includono:
* Errori nell’espressione della volontà dell’imputato.
* Errata qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena irrogata.
I giudici hanno chiarito che i vizi di motivazione relativi alla congruità della pena o al bilanciamento delle circostanze non rientrano in queste categorie. Il patteggiamento si basa su un accordo negoziale tra accusa e difesa; una volta che il giudice lo ratifica, non è possibile rimettere in discussione l’adeguatezza della pena pattuita, a meno che essa non sia “illegale”, cioè non prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato o calcolata in violazione di precise norme di legge, come evidenziato anche dalla storica sentenza delle Sezioni Unite “Jazouli”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Per chi sceglie la via del patteggiamento, è fondamentale comprendere che si tratta di una scelta processuale con conseguenze quasi definitive. L’accordo sulla pena preclude, di fatto, la possibilità di un ripensamento successivo sulla sua entità o sul modo in cui è stata calcolata, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla legge. La decisione della Cassazione serve come monito: l’assistenza di un difensore esperto è cruciale nella fase delle trattative per il patteggiamento, poiché le porte per un’impugnazione successiva sono estremamente strette.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la congruità della pena concordata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i vizi di motivazione relativi alla congruità della pena concordata non costituiscono un motivo valido per il ricorso.
Quali sono i motivi ammessi per un ricorso per cassazione contro un patteggiamento?
Il ricorso è limitato alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, come quelle che riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, la qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena irrogata, ma non la sua congruità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2831 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2831 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE 05EREV2) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME COGNOME av sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di motivazione della sentenza in relazione alla congruità della pena concordata e al bilanciamento delle circostanze, atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in tassativamente indicate, tra le quali non può annoverarsi quella ora in disamina che non attiene a una prospettata «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, non riguar vizi afferenti all’ espressione della volontà dell’imputato o alla qualificazione del fatto né, inerisce alla irrogazione di una pena che possa definirsi illegale nei termini tracciati d indicazioni di principio espresse dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 33040 del 2015 (3azouli);
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, co 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.