Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16129 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INCORONATO NOME NOME a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, ritenendo ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero, ha applicato, ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOME, la pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa, da lui stesso richiesta, in ordine al reato di cui all’art. 166 d. Igs. n. 58 del 1998.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo denuncia la totale assenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
Sostiene il ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto prima spiegare le ragioni per le quali intendeva confermare l’affermazione di responsabilità, rispondendo ai motivi di appello sul punto, e solo in un secondo momento procedere alla applicazione della pena richiesta.
Il giudice di secondo grado invece si sarebbe assestato erroneamente sul parametro di giudizio di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sui requisiti della professionalità e dell’offerta pubblica necessari alla integrazione del reato in contestazione.
Afferma che, anche a voler applicare l’art. 129 cod. proc. pen., sarebbe emersa l’insussistenza della fattispecie di reato oggetto di addebito.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il difensore del ricorrente ha accompagNOME le conclusioni con brevi note a sostegno dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. In accoglimento di uno specifico motivo di gravame, la Corte di appello, ritenendo ingiustificato il dissenso del Pubblico ministero (ed e -ronea la contraria decisione adottata sul punto dal giudice di primo grado), ha disposto l’applicazione di pena nei termini richiesti dall’imputato, ai sensi dell’art. 448 comma 1, cod. proc. pen..
2.2. Dopo la sentenza delle Sezioni Unite Fragomeli (n. 36084 del 24/06/2005) è pacifico, in giurisprudenza, che tutte le sentenze pronunziate dal giudice, ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, vadano inquadrate nel novero delle sentenze di applicazione pena: esse non possono contenere statuizioni di condanna e i loro effetti sono, in tutti i casi, quelli previsti dall’
445 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 4, n. 12157 del 18/03/2021, Petruzzi, Rv. 280779).
Ergo anche il regime impugNOMErio è quello previsto per le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., con conseguente inappellabilità delle stesse (sul punto si sono espresse le citate Sezioni Unite Fragomeli).
Da tali presupposti deve trarsi l’ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione avverso dette sentenze è assoggettato ai limiti di deducibilità di cui all’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen..
Nessun vulnus si crea al diritto di difesa dell’imputato che rimane dominus delle proprie strategie processuali: all’imputato è sempre rimessa la scelta di coltivare la richiesta di patteggiamento inizialmente avanzata e via via riformulata anche attraverso i motivi di impugnazione (così da beneficiare della riduzione di pena a compensazione del correlativo sacrificio di alcune facoltà difensive) ovvero lasciarla cadere, non riproponendola, e percorrere la strada del giudizio ordinario, beneficiando delle relative garanzie, ma senza possibilità di ottenere la riduzione di pena.
2.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, poiché non rientra nei casi di cui all’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.
Ferma la decisività del rilievo che precede, va osservato che in giurisprudenza, prima delle Sezioni Unite Fragomeli, si era sostenuto che: «qualora l’appellante deduca come motivo principale l’infondatezza della affermazione di responsabilità e solo in via subordinata l’ingiustificato dissenso del P.M. in ordine alla richiesta di applicazione della pena proposta in primo grado, il giudice di appello deve dapprima esaminare il motivo principale e, solo nel caso in cui ritenga di confermare l’affermazione di responsabilità formulata in primo grado, può prendere in considerazione il motivo di impugnazione subordiNOME e accoglierlo, ove ritenga ingiustificato il dissenso del P.M. e congrua la pena richiesta» (Sez. 5, n. 26799 del 14/12/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 232283).
Orbene, anche a voler seguire tale principio, nella specie l’atto di appello non conteneva una espressa subordinazione del motivo sulla richiesta ex art. 448 comma 1 cod. proc. pen. rispetto a quello sulla assoluzione, anzi semmai il gravame era strutturato nel senso di una priorità logica del motivo sulla applicazione pena (il secondo che segue il primo sulla illegalità cella pena) rispetto alla istanza assolutoria (formulata nei motivi successivi).
3. Il secondo motivo è inammissibile.
La doglianza proposta – con cui il ricorrente deduce l’assenza di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen. – esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020,
Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761).
In ogni caso è manifestamente infondata, posto che, anche a voler seguire il ragionamento del ricorrente, l’insussistenza del fatto non emerge in maniera assolutamente incontrovertibile sulla base di una mera “constatazione” (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274), ma chiama in causa considerazioni valutative su elementi di fatto sottratti alla cognizione del giudice di legittimità.
Deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/03/2024