Ricorso per cassazione patteggiamento: quando è possibile?
Il ricorso per cassazione patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate e rigorosamente normate del nostro ordinamento processuale penale. Non ogni vizio della sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti può essere fatto valere davanti alla Suprema Corte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 27571 del 2024, ribadisce con fermezza i confini invalicabili di questa impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso proposto per motivi non contemplati dalla legge e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva lamentato un vizio di motivazione della sentenza, ritenendo che le ragioni a sostegno della decisione non fossero adeguate. La questione è giunta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a valutare se tale motivo di doglianza potesse legittimare un’impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I rigidi limiti del ricorso per cassazione patteggiamento
La Suprema Corte ha immediatamente evidenziato come il ricorso fosse destinato all’inammissibilità. La legge, infatti, stabilisce dei paletti molto precisi per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso per cassazione patteggiamento. Essi sono:
1. Espressione della volontà dell’imputato: problemi legati al consenso prestato, che potrebbe essere stato viziato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: quando il giudice decide su qualcosa di diverso rispetto a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge.
Qualsiasi motivo di ricorso che esuli da questo elenco è, per definizione, inammissibile.
Le motivazioni della decisione
Nel caso specifico, il ricorrente aveva dedotto un vizio di motivazione, un motivo che, come chiarito dai giudici, non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è fermata qui. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando una mancanza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (richiamando una sentenza della Corte Costituzionale del 2000), la Corte ha condannato l’imputato anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria della natura speciale del patteggiamento e dei suoi mezzi di impugnazione. La scelta di accedere a questo rito alternativo implica una parziale rinuncia al diritto di contestare la decisione nel merito, limitando la possibilità di ricorso a vizi specifici e gravi. La Suprema Corte ha riaffermato che il ricorso per cassazione patteggiamento non è uno strumento per ridiscutere la valutazione del giudice, ma un rimedio eccezionale per correggere errori procedurali o sostanziali ben definiti dalla legge. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria sottolinea la serietà con cui l’ordinamento considera l’abuso degli strumenti processuali, tutelando l’efficienza della giustizia.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presunto vizio di motivazione della sentenza, un motivo che non rientra nell’elenco di quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27571 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di BARI
(dato avviso alle parti .
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio id motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile, essendo proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/04/2024.