Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45113 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45113 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
OSSERVA
Rilevato che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Considerato che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 all’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, infatti, essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscrit nell’albo speciale della Corte di Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell’imputato dell’atto di impugnazione, come previsto dall’originario art. 613 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso è pertanto inammissibile in quanto proposto personalmente all’imputato: inammissibilità che, ai sensi dell’art. 610, comma bis, primo periodo, cod. proc. pen., come riformulato dalla stessa legge, v dichiarata con procedura de plano.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/09/2023.