Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49473 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49473 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO NELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di ANCONA
( dato avviso alle parti; 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRMO
Con sentenza emessa in data 09 marzo 2023 la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’istanza, presentata da NOME COGNOME, di revisione RAGIONE_SOCIALE sentenza emessa in data 20 maggio 2019 dal Tribunale di Modena, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna e divenuta irrevocabile in data 15 giugno 2022.
La Corte di appello ha ritenuto che la richiesta sia stata formulata al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod.proc.pen., consistendo sostanzialmente in una richiesta di rivisitazione delle valutazioni dei giudici di merito, già coperte dal giudicato, e in una richiesta di integrazioni istruttorie, d cui non sono state indicate né la novità né la decisività.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, con atto depositato personalmente presso la RAGIONE_SOCIALE, in cui riepiloga la sua vicenda giudiziaria e le molte istanze presentate, per motivi diversi, e afferma l’erroneità del provvedimento. In tale atto non risulta mai nomiNOME alcun difensore, e non risulta essere stato presentato alcun ricorso a firma di un legale
Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. – come modificato dalla legge n.103/2017 trattandosi di GLYPH impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. GLYPH Questi, infatti, ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE novella citata e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. Il testo RAGIONE_SOCIALE norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezion Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione».
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza 13 giugno 2000, n. 186 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente