Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49432 Anno 2023
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49432 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
–ct’a -ro- avvts , udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 09 maggio 2023 il Tribunale di sorveglianza di GLYPH Brescia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME contro l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Brescia, in data 08 marzo 2023, ha respinto la richiesta di liberazione anticipata proposta in relazione ai semestri specificamente indicati.
Il Tribunale ha ribadito, come già affermato dal magistrato di sorveglianza, che l’istante ha commesso gravi delitti o ha tenuto condotte negative durante il regime di semilibertà e durante quello di affidamento in prova, tanto da subire la revoca dell’affidamento stesso, così non dando prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Peraltro, il reclamo non contiene alcuna specifica censura al provvedimento del magistrato di sorveglianza, limitandosi l’istante a descrivereA suo mutamento dello stile di vita e la sua opportunità di recarsi a lavorare in Irlanda, e per tale motivo è stato dichiarato inammissibile.
Avverso GLYPH l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME COGNOME, con atto depositato personalmente presso la Direzione della Casa Circondariale di Bergamo, in cui afferma l’erroneità del provvedimento, non essendosi egli trovato in Italia negli anni in cui avrebbe commesso le violazioni contestategli. In tale atto non risulta mai nominato alcun difensore, e non risulta essere stato presentato alcun ricorso a firma di un legale
Il ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen. – come modificato dalla legge n.103/2017 trattandosi di GLYPH impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. GLYPH Questi, infatti, ha proposto il ricorso personalmente e senza l’assistenza di un difensore, dopo l’entrata in vigore della novella citata e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».
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Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 6 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente