Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40249 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40249 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di MILANO
(dato avviso all – e – p -a – rti -: ; I
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 444 cod proc pen in relazione al reato di cui all’art. 73 309/1990
Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, l’impugnazione risulta proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore, i data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.1 che ha modificato l’art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «Salvo che la part non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo specia Corte di cassazione. Nel caso in esame, il ricorso risulta proposto e sottoscritto personalmen dall’imputato e consta della dichiarazione di voler impugnare la sentenza, riservando difensore la articolazione dei motivi; risulta poi la sottoscrizione del difensore sotto la d è firma autentica”. Si tratta, all’evidenza, di una sottoscrizione che non si riferisce al ma si limita ad attestare la autenticità della firma dell’imputato apposta in calc dichiarazione di voler impugnare la sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti A ciò si aggiunga che non risultano nemmeno articolati i motivi, e che la sentenza patteggiamento non è impugnabile al di fuori dei ritretti casi di cui all’art. 448 bis cod pr
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di u somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Pr ‘dente