Ricorso per Cassazione: l’obbligo della firma del difensore abilitato
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo di difesa nel sistema giudiziario italiano, ma il suo accesso è regolato da norme procedurali estremamente rigorose. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito i confini invalicabili relativi alla presentazione degli atti, sottolineando come l’assistenza tecnica non sia solo un diritto, ma un requisito di validità dell’azione giudiziaria.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza, di un’istanza volta a ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare. Il soggetto interessato, nel tentativo di opporsi a tale decisione, ha deciso di proporre personalmente il Ricorso per Cassazione, riservando ai propri legali la successiva presentazione dei motivi specifici. Tale scelta procedurale ha però innescato un vizio insanabile che ha precluso l’esame nel merito delle sue richieste.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato immediatamente l’insuperabile ostacolo normativo rappresentato dall’articolo 613 del codice di procedura penale. Tale norma, profondamente innovata dalla riforma del 2017, stabilisce che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La presentazione personale da parte del condannato non è dunque più ammessa per questa tipologia di impugnazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla stretta interpretazione del dato letterale dell’art. 613 c.p.p. La legge richiede che il Ricorso per Cassazione sia filtrato da un professionista dotato di specifica abilitazione per le giurisdizioni superiori. Questo requisito mira a garantire che le impugnanze davanti alla Suprema Corte siano redatte con la necessaria competenza tecnica, evitando il sovraccarico del sistema con atti privi dei requisiti minimi di ammissibilità. Nel caso di specie, la firma autografa del solo ricorrente ha reso l’atto giuridicamente inesistente ai fini del giudizio di legittimità. Inoltre, la Corte ha ravvisato una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non essendoci elementi atti a escluderla, giustificando così la sanzione pecuniaria massima.
Le conclusioni
In conclusione, il mancato rispetto delle formalità prescritte ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le implicazioni pratiche sono severe: oltre alla perdita definitiva della possibilità di contestare il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che nel Ricorso per Cassazione il formalismo non è un mero esercizio di stile, ma un pilastro fondamentale della procedura penale che richiede necessariamente l’intervento di un difensore cassazionista.
Posso firmare personalmente un ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la legge prevede che l’atto di ricorso debba essere sottoscritto obbligatoriamente da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, a pena di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze se presento un ricorso senza la firma di un cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che comporta la perdita del diritto all’impugnazione e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
In questo caso specifico, la Corte ha stabilito una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41463 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41463 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
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udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta da COGNOME NOME;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato riservando la presentazione dei motivi ai difensori;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023