Ricorso per Cassazione: perché la firma dell’imputato non basta
Presentare un Ricorso per Cassazione è un atto di estrema delicatezza tecnica che richiede il rispetto rigoroso delle norme procedurali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione davanti alla Cassazione.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un’impugnazione proposta contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato ha deciso di agire autonomamente, redigendo e firmando di proprio pugno il ricorso. Tale iniziativa, pur mossa dalla volontà di difendere la propria posizione, si è scontrata con i limiti invalicabili posti dal codice di procedura penale in materia di ricorsi di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato l’atto rilevando immediatamente un vizio insanabile. Il Ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano, ovvero senza necessità di discussione in udienza pubblica, a causa della mancanza della firma di un difensore abilitato. Oltre a questo difetto formale, la Corte ha sottolineato come i motivi addotti fossero eccessivamente generici, non permettendo un esame nel merito delle doglianze.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 103 del 2017, la norma stabilisce chiaramente che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa disposizione mira a garantire che il vaglio di legittimità sia condotto con l’ausilio di professionisti dotati di specifica competenza tecnica, evitando l’intasamento della Corte con ricorsi privi dei requisiti minimi di ammissibilità. La firma personale dell’imputato impedisce, dunque, l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione.
Le conclusioni
In conclusione, il mancato rispetto delle formalità prescritte ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. La Corte ha infatti condannato l’interessato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della difesa tecnica: nel giudizio di legittimità, il formalismo non è un mero orpello, ma una condizione essenziale per l’accesso alla giustizia.
Posso firmare personalmente un ricorso in Cassazione?
No, per legge l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Cosa prevede l’articolo 613 del codice di procedura penale?
La norma stabilisce che l’atto di ricorso deve essere redatto e firmato da un difensore abilitato, garantendo la qualità tecnica dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42143 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 42143 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Turturro NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Bari;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sott dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione d rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con proced de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/09/2023