Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7394 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7394 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
Ord. n. sez. 17501/2025
CC – 04/12/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/03/2025 del G.i.p. del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che avverso l’ordinanza con cui in data 14.3.2025 il G.i.p. del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione personalmente;
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME