Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41554 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 41554 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha riqualificato, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in ricorso per cassazione il reclamo presentato personalmente da NOME COGNOME avverso il rigetto del Magistrato di sorveglianza sulla sua richiesta di licenza.
Ricorre, quindi, per cassazione personalmente NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall’interessato, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 gennaio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presi