Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1241 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1241 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2022 del TRIBUNALE di TERAMO
dat-e-~-alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo, quale giudice di appello, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace nei confronti di COGNOME NOME limitatamente delitto di minaccia ascrittogli, commesso in danno di COGNOME NOME;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente, articolando due motivi;
che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il rico per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dal legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Cort cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010);
che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2022
e estensore
Il Presidente