Ricorso per Cassazione: perché la firma dell’imputato non è valida
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa nel sistema giudiziario italiano, ma il suo accesso è regolato da norme procedurali estremamente rigide. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’imputato non può sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione davanti ai giudici di legittimità.
I fatti oggetto della decisione
Il caso nasce da un’impugnazione presentata contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente ha scelto di agire autonomamente, redigendo e firmando di proprio pugno l’atto di Ricorso per Cassazione. Questa scelta ha bypassato l’obbligo di assistenza tecnica, portando il caso direttamente all’attenzione della Sesta Sezione Penale per una valutazione sulla regolarità formale dell’atto.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso con procedura de plano. La Corte ha rilevato che la firma autografa dell’imputato, in assenza di quella di un difensore iscritto nell’albo speciale, impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale. Oltre al difetto di sottoscrizione, i giudici hanno evidenziato la genericità dei motivi esposti, che non permettevano comunque un esame nel merito delle doglianze.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione letterale dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, così come modificato dalla Legge 103 del 2017. La norma stabilisce chiaramente che l’atto di Ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa disposizione mira a garantire che il giudizio di legittimità, caratterizzato da un’alta tecnicità giuridica, sia condotto esclusivamente da professionisti qualificati. La violazione di tale precetto determina un vizio originario dell’impugnazione che non può essere sanato successivamente.
Le conclusioni
In conclusione, la mancanza della firma di un legale abilitato rende il Ricorso per Cassazione giuridicamente inesistente ai fini del giudizio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sanzione prevista per chi presenta ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente errati. Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale dell’assistenza legale specialistica per evitare conseguenze economiche gravose e la perdita definitiva del diritto di difesa nel terzo grado di giudizio.
Posso presentare un ricorso in Cassazione senza avvocato?
No, la legge impone che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, altrimenti l’atto viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto della domanda, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa è cambiato con la Legge 103 del 2017?
Questa riforma ha rafforzato l’obbligo di assistenza tecnica, eliminando la possibilità per l’imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso per il giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40441 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 40441 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 19/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritt dall’imputato in violazione di quanto disposto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., co modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l’instaurazione di un va rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/09/2023