Ricorso per Cassazione: perché la firma dell’avvocato è obbligatoria
Presentare un Ricorso per Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali estremamente rigorosi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il cittadino non può agire autonomamente davanti ai giudici di legittimità. La mancanza della firma di un difensore abilitato rende l’atto nullo, con conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un decreto emesso dal Tribunale di Sorveglianza, il quale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per un soggetto privato. Quest’ultimo, ritenendo il provvedimento ingiusto, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione depositando il ricorso personalmente, ovvero senza avvalersi del ministero di un difensore tecnico.
Il ricorrente lamentava una violazione di legge legata alle norme sul patrocinio gratuito, ma il contenuto del suo reclamo non è stato nemmeno preso in considerazione a causa di un vizio procedurale insuperabile legato alla modalità di presentazione dell’istanza.
La decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza procedere all’esame del merito. La ragione risiede nel mancato rispetto delle norme sulla sottoscrizione degli atti di impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha imposto il versamento di una somma pari a quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende, applicando rigorosamente i parametri previsti dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente errati.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul quadro normativo delineato dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103. Questa riforma ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, eliminando definitivamente la possibilità per la parte di proporre personalmente il Ricorso per Cassazione.
In precedenza, esisteva una clausola che permetteva l’autodifesa in casi limitati, ma la soppressione dell’inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» ha reso obbligatorio il ministero di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Tale scelta legislativa mira a garantire che gli atti sottoposti al vaglio di legittimità possiedano un elevato standard di tecnicismo giuridico, evitando l’intasamento della Corte con ricorsi privi dei requisiti minimi di ammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, il sistema processuale penale italiano non ammette deroghe all’obbligo di assistenza tecnica nel giudizio di legittimità. Chiunque intenda contestare una decisione davanti alla Suprema Corte deve necessariamente conferire mandato a un avvocato cassazionista.
L’inosservanza di questa regola non comporta solo la perdita del diritto a vedere esaminate le proprie ragioni, ma espone il cittadino a sanzioni pecuniarie gravose. La decisione conferma l’orientamento consolidato che vede nella difesa tecnica un pilastro per il corretto funzionamento della giustizia e per la tutela effettiva dei diritti delle parti.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione senza un avvocato?
No, a seguito della riforma del 2017, ogni ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale per le giurisdizioni superiori.
Cosa accade se il cittadino firma personalmente l’atto di impugnazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Quale norma disciplina la sottoscrizione del ricorso?
La norma di riferimento è l’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge 103 del 2017.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40219 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello stato emesso dal Tribunale di sorveglianza L’Aquila 20/09/2022.
L’esponente deduce violazione di legge in relazione all’art. 96, co. 2 e 3, d.P 115/2002.
Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, l’impugnazione risulta proposta personalmente dall’imputato, senza ministero del difensore, i data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.10 cui arti, comma 63, ha modificato l’art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’incis «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori i nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di u somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il P sidente