Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39753 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 39753 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME
NOMENOME> nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 14 giugno 2022 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di rapina.
Ha proposto ricorso personalmente NOME COGNOME chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale.
Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 613, comma del codice di rito, come modificato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giug 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ric personalmente.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso pe cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassaz (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dell causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 19 luglio 2023.