Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41495 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41495 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
‘dato avviso alle parti .
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugNOME il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto;
Rilevato che avvero il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condanNOME;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023