Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41478 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41478 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
Vlato avviso alle partú
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato he con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di iIIiit. ha ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il rigetto dell’istanza di revoca del controllo della corrispondenza;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023