Ricorso per Cassazione: perché la firma dell’avvocato è obbligatoria
Presentare un Ricorso per Cassazione è un atto di estrema delicatezza tecnica che non ammette improvvisazioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale introdotto dalla riforma del 2017: l’impossibilità per il condannato di sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione davanti ai giudici di legittimità.
Il caso oggetto della decisione
Un cittadino aveva proposto personalmente un ricorso avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. L’atto, depositato senza l’assistenza e la firma di un legale abilitato, è giunto all’esame della settima sezione penale della Corte di Cassazione, la quale ha dovuto verificare il rispetto dei requisiti formali previsti dal codice di procedura penale.
Ricorso per Cassazione e requisiti di ammissibilità
La normativa vigente, specificamente l’articolo 613 del codice di procedura penale come modificato dalla Legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), stabilisce che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa norma ha eliminato la possibilità per l’imputato o il condannato di agire in proprio, garantendo che l’impugnazione sia filtrata da un professionista con competenze specifiche per il giudizio di legittimità.
Le conseguenze della violazione formale
Quando un Ricorso per Cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista, la Corte non entra nel merito delle lamentele del ricorrente. L’inammissibilità viene dichiarata “de plano”, ovvero senza formalità di udienza, poiché il vizio è considerato insanabile. Oltre al rigetto dell’istanza, il sistema prevede una sanzione pecuniaria per chi attiva la macchina giudiziaria senza rispettare le regole procedurali, qualora vi sia colpa nella presentazione del ricorso.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la decisione richiamando espressamente il quadro normativo post-2017. L’articolo 613, comma 1, c.p.p. è perentorio nel richiedere la firma del difensore abilitato. Poiché sia il provvedimento impugnato che il deposito del ricorso sono avvenuti in data successiva all’entrata in vigore della riforma, non vi è spazio per interpretazioni diverse. La ratio della norma risiede nella necessità di assicurare un’elevata qualità tecnica degli atti presentati alla Corte Suprema, evitando ricorsi manifestamente infondati o tecnicamente carenti che appesantirebbero inutilmente il sistema giudiziario.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha quantificato in tremila euro la somma da versare alla Cassa delle Ammende, ritenendo tale importo congruo rispetto alla colpa ravvisata nel non aver seguito le prescrizioni di legge. Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a consulenti legali esperti e abilitati prima di intraprendere qualsiasi azione davanti alle giurisdizioni superiori, per evitare gravi pregiudizi economici e la perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni.
Posso presentare personalmente un ricorso in Cassazione senza avvocato?
No, a seguito della riforma del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, a pena di inammissibilità.
Cosa accade se il ricorso non rispetta i requisiti di firma?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il contenuto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, il giudice può imporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in casi recenti è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42309 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
[dato avviso alle7Ertij
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugNOME.
Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia dell’ 11 maggio 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi del condanNOME) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritt nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.