Ricorso per Cassazione: l’obbligo della firma tecnica
Presentare un Ricorso per Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali estremamente rigorosi, la cui mancanza preclude l’esame dei motivi di doglianza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il cittadino non può sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione davanti ai giudici di legittimità.
Il caso del ricorso presentato personalmente
La vicenda trae origine da un’impugnazione proposta da un soggetto avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente ha scelto di agire autonomamente, depositando l’atto senza l’assistenza e la firma di un legale abilitato. Tale scelta si è scontrata con il quadro normativo vigente, che dal 2017 ha limitato drasticamente la possibilità di autodifesa in sede di legittimità.
La normativa vigente sul Ricorso per Cassazione
L’ordinamento italiano, attraverso l’art. 613 del codice di procedura penale, stabilisce che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa norma mira a garantire che le questioni sottoposte alla Suprema Corte siano filtrate da professionisti dotati di specifica competenza tecnica, data la natura esclusivamente giuridica del giudizio di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici hanno rilevato che sia il provvedimento impugnato che il deposito del ricorso sono avvenuti in data successiva all’entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017. Di conseguenza, l’assenza della firma di un avvocato cassazionista ha reso l’atto nullo. La Corte ha proceduto alla dichiarazione di inammissibilità de plano, ovvero senza necessità di discussione in udienza, applicando rigorosamente le sanzioni processuali previste.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sulla violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. La legge non ammette deroghe: il condannato non ha la capacità di stare in giudizio personalmente davanti alla Cassazione. La sottoscrizione tecnica non è un mero formalismo, ma un requisito di validità essenziale. Inoltre, la Corte ha ravvisato un profilo di colpa nella presentazione di un ricorso palesemente irregolare, giustificando così l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
In conclusione, il mancato rispetto delle regole sulla sottoscrizione del Ricorso per Cassazione comporta conseguenze gravose. Oltre alla perdita definitiva della possibilità di contestare il provvedimento, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per navigare le complessità del diritto processuale penale superiore.
Posso firmare personalmente un ricorso diretto alla Corte di Cassazione?
No, per legge il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, pena l’inammissibilità dell’atto.
Cosa accade se presento un ricorso senza la firma di un legale abilitato?
La Corte di Cassazione dichiarerà il ricorso inammissibile senza esaminarne il contenuto e condannerà il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso dichiarato inammissibile?
La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende può variare, ma in casi di colpa evidente come la mancanza di firma tecnica, viene spesso fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42319 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42319 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
7gógèj 3a rta udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugNOME.
Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia dell’ 11 maggio 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quind anche del condanNOME) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.