Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10497 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10497 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 4292/2026
CC – 12/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pavia del 19 novembre 2024 che ha respinto il rimedio risarcitorio in relazione alle detenzioni successive al 1° gennaio 2016 e dichiarato inammissibile con riferimento ai restanti periodi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il ricorso Ł stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa circondariale di Augusta;
che l’art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
che, pertanto, il ricorso Ł inammissibile;
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026