Ricorso per Cassazione: perché la firma dell’avvocato è obbligatoria
Presentare un Ricorso per Cassazione richiede il rispetto di requisiti formali estremamente rigorosi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il cittadino non può agire autonomamente davanti ai giudici di legittimità. La mancanza della firma di un difensore abilitato rende l’atto nullo, con conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente.
I fatti di causa
Un cittadino ha proposto personalmente un ricorso contro un’ordinanza emessa dalla Corte di Appello, che agiva in funzione di giudice dell’esecuzione. L’atto è stato depositato direttamente dall’interessato, senza l’assistenza di un legale specializzato. Tale iniziativa ha innescato il controllo di legittimità da parte della settima sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a verificare la regolarità formale dell’impugnazione prima ancora di analizzarne i contenuti.
La decisione della Suprema Corte
I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza procedere a un’udienza pubblica. La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato che il ricorso stesso sono successivi all’entrata in vigore della riforma Orlando (Legge n. 103 del 2017). Questa normativa ha rimosso la possibilità per l’imputato o il condannato di sottoscrivere personalmente il proprio Ricorso per Cassazione, rendendo obbligatorio il patrocinio di un avvocato cassazionista.
Conseguenze del vizio formale
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione viene applicata quando l’inammissibilità è imputabile a colpa della parte, come nel caso della violazione di un precetto normativo chiaro e consolidato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nell’interpretazione letterale dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. La norma stabilisce che l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Il legislatore del 2017 ha voluto garantire che il vaglio di legittimità sia mediato da professionisti dotati di specifiche competenze tecniche, data la natura complessa del giudizio davanti alla Suprema Corte. La presentazione personale del ricorso non è più ammessa per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la qualità degli atti processuali.
Le conclusioni
In conclusione, il Ricorso per Cassazione non può essere considerato un atto alla portata di chiunque, ma richiede necessariamente l’intervento di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori. Ignorare questo requisito non solo preclude la possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie automatiche. La pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel sanzionare le impugnazioni che non rispettano i canoni di ammissibilità previsti dal codice di rito.
Posso presentare un ricorso in Cassazione senza avvocato?
No, a seguito della riforma del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
Cosa accade se firmo personalmente il ricorso?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Qual è l’importo della sanzione in caso di ricorso inammissibile?
La legge prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, nel caso in esame, è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42292 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42292 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
pato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da NOME COGNOME avverso l’ordinanza della Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciata il 10 maggio 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quindi del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Co cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.