Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51572 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51572 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
L’avvocato (D’UFFICIO) NOME insiste per l’accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
L’indagato COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha COGNOME proposto, COGNOME sottoscrivendolo personalmente, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Taranto del 13 luglio 2023; il ricorso è stato trasmesso mediante la pec dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., perché personalmente proposto dall’indagato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, a seguito dell’entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.
La tesi esposta dal difensore nella discussione orale è manifestamente infondata perché contraria alla costante interpretazione dell’art. 613 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite (n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011), proprio con riferimento al ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, hanno ribadito che «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo special della Corte di cassazione».
Sempre con la sentenza Aiello le Sezioni Unite hanno affermato che «È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l’esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)».
È del tutto irrilevante che l’indagato abbia delegato il difensore, per altro non cassazionista, al deposito dell’atto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, tenuto conto della sentenza della
Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/11/2023.