Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50575 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50575 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA CL C . 1 ‘ reL)tA-C.)
sul ricorso proposto da:
MEDINI NOME NOME a LATISANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di PORDENONE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso è proposto avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto l’applicazione dell’istituto della continuazione, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati giudicati con plurime sentenze divenute definitive.
Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall’interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte d cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
I1 Presidente