Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7009 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7009 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
–/
letto il ricorso proposto da NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato;
considerato che ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devo essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Co Cassazione (SU n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibili riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall’art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definit nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 novembre 2025.