Ricorso per cassazione: l’obbligo della firma tecnica
Il ricorso per cassazione rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela dei diritti nel sistema penale, ma il suo esercizio è subordinato a rigorosi requisiti di forma. Una recente decisione della Suprema Corte ha ribadito un principio cardine: l’imputato non può più sottoscrivere personalmente l’atto di impugnazione.
I fatti e il contesto normativo
La vicenda trae origine da un’impugnazione presentata direttamente da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente ha agito in autonomia, apponendo la propria firma sull’atto senza l’intermediazione di un legale abilitato alle giurisdizioni superiori. Tale condotta si scontra con le modifiche introdotte dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha riscritto le regole sull’accesso al giudizio di legittimità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del gravame. La Corte ha chiarito che, a partire dal 3 agosto 2017, l’articolo 613 del codice di procedura penale impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, esclusivamente da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Non è ammessa alcuna deroga, nemmeno nel caso in cui il difensore si limiti ad autenticare la firma dell’imputato: l’atto deve essere proprio del professionista.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura tecnica del giudizio di legittimità. La riforma del 2017 ha voluto garantire che l’accesso alla Suprema Corte sia filtrato da una competenza professionale specifica, atta a selezionare questioni di diritto effettivamente rilevanti. La firma del difensore cassazionista non è un mero formalismo, ma una garanzia di qualità e pertinenza dell’impugnazione. L’irrilevanza dell’autenticazione della firma dell’imputato deriva dal fatto che l’atto non è considerato un atto personale della parte, bensì un atto che richiede un’assistenza tecnica obbligatoria. La mancanza di colpa nella determinazione dell’errore non è stata ravvisata, portando così alla sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
In conclusione, chiunque intenda proporre un ricorso per cassazione deve necessariamente rivolgersi a un legale specializzato. La presentazione personale dell’atto non solo ne preclude l’esame nel merito, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche gravose. Nel caso di specie, oltre alle spese del procedimento, è stata inflitta una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza nel sanzionare le violazioni delle norme procedurali che regolano l’accesso alle alte corti.
Posso presentare un ricorso in Cassazione firmandolo di mio pugno?
No, dopo la riforma del 2017 il ricorso deve essere sottoscritto esclusivamente da un avvocato iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, a pena di inammissibilità.
Cosa succede se il mio avvocato autentica solo la mia firma sul ricorso?
L’atto rimane inammissibile poiché la legge richiede che sia il difensore abilitato a firmare l’atto come autore dello stesso, non limitandosi ad autenticare la firma della parte.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i 1.000 e i 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48724 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48724 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPOLAOR NOME NOME a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
L ;vviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato in epoca successiva all’entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimit esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282), essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto impugNOMErio, l’autenticazione della sottoscrizione dell’imputato da parte del difensore (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, COGNOME, Rv. 281475);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.