Ricorso per Cassazione: l’inammissibilità della firma personale
Il sistema delle impugnazioni nel diritto penale italiano è caratterizzato da un rigore formale crescente, volto a garantire l’efficienza del sistema giudiziario. Un caso emblematico riguarda il Ricorso per Cassazione presentato direttamente dal cittadino senza l’assistenza di un legale specializzato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito i confini invalicabili di questa procedura.
L’analisi dei fatti
La vicenda trae origine da un’impugnazione proposta personalmente da un soggetto condannato avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente aveva agito in autonomia, depositando l’atto di ricorso senza avvalersi della sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio presso le magistrature superiori. Tale scelta ha innescato un immediato rilievo di natura procedurale da parte della Corte di Cassazione.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza procedere alla discussione nel merito. La decisione non si è limitata al rigetto dell’istanza, ma ha comportato anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. In applicazione delle norme vigenti, il soggetto è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile un’assenza di colpa nella presentazione di un atto palesemente irregolare.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’evoluzione normativa introdotta dalla Legge n. 103 del 2017. Prima di tale riforma, in alcuni casi era consentito all’imputato di agire personalmente. Tuttavia, il novellato articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale ha stabilito un principio inderogabile: l’atto di Ricorso per Cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Questa norma mira a garantire che i ricorsi presentati alla massima istanza giudiziaria possiedano un adeguato livello di tecnicismo giuridico, filtrando le istanze prive di fondamento o formalmente carenti. Poiché sia il provvedimento impugnato che la presentazione del ricorso erano successivi all’entrata in vigore della riforma, l’inosservanza del precetto normativo ha reso inevitabile la sanzione processuale dell’inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il diritto di difesa, pur essendo costituzionalmente garantito, deve essere esercitato secondo le forme stabilite dal legislatore. La necessità del patrocinio di un avvocato cassazionista non è un mero formalismo, ma un requisito di validità essenziale dell’atto. Per i cittadini, ciò implica che tentare di adire la Suprema Corte senza il supporto di un professionista qualificato non solo preclude ogni possibilità di successo, ma espone a sanzioni pecuniarie significative. La pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità nel sanzionare le condotte processuali negligenti che appesantiscono inutilmente il carico di lavoro della Corte.
Un condannato può firmare personalmente il proprio ricorso in Cassazione?
No, a seguito della riforma del 2017, il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti, a pena di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa si intende per decisione de plano in questo contesto?
Si tratta di una decisione assunta dalla Corte in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, utilizzata quando l’inammissibilità del ricorso è manifesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48703 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48703 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugNOME.
Premesso che il ricorso è stato proposto personalmente da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta del 23 giugno 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell’imputato (e quind anche del condanNOME) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.