Ricorso per Cassazione: perché l’imputato non può firmarlo da solo
Il Ricorso per Cassazione rappresenta una fase estremamente delicata del processo penale, dove la forma e la tecnica prevalgono sul merito dei fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha chiarito definitivamente i limiti della legittimazione dell’imputato nel presentare autonomamente l’impugnazione.
Il caso e la presentazione del ricorso
La vicenda trae origine da un’impugnazione presentata personalmente da un soggetto condannato in secondo grado. L’imputato ha scelto di redigere e depositare il ricorso senza avvalersi della firma di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, sollevando contestualmente dubbi sulla costituzionalità della norma che impone tale limitazione.
Il Ricorso per Cassazione e la riforma del 2017
Fino a pochi anni fa, l’ordinamento consentiva all’imputato di sottoscrivere personalmente il proprio ricorso. Tuttavia, con la riforma introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, il legislatore ha modificato l’art. 613 del codice di procedura penale. Oggi, la norma stabilisce chiaramente che l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente ha eccepito che tale divieto violasse gli articoli 24 e 111 della Costituzione, nonché l’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), limitando il diritto di difesa. La Corte ha però respinto fermamente questa tesi, definendola manifestamente infondata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice delle leggi. Richiedere la rappresentanza tecnica non è una limitazione punitiva, ma una scelta discrezionale del legislatore volta ad assicurare che i motivi di ricorso siano articolati secondo i rigorosi canoni tecnici richiesti dalla legge. La giurisprudenza consolidata, richiamando anche le Sezioni Unite, ha stabilito che tale assetto non comprime le facoltà difensive, ma le incanala in un alveo di professionalità necessaria per il corretto funzionamento della giustizia.
Le conclusioni
In conclusione, la presentazione personale del ricorso determina l’inevitabile declaratoria di inammissibilità. Oltre al rigetto dell’istanza, la parte che propone un atto nullo è condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, a una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. L’implicazione pratica è evidente: nel giudizio di legittimità, la figura del difensore cassazionista non è solo un supporto, ma un requisito di validità essenziale dell’atto.
Posso presentare un ricorso in Cassazione senza avvocato?
No, a seguito della riforma del 2017, l’imputato non ha più la legittimazione per sottoscrivere personalmente il ricorso. L’atto deve essere firmato da un difensore iscritto all’albo speciale dei cassazionisti.
Cosa succede se firmo io stesso il ricorso penale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta la perdita della possibilità di impugnare la sentenza e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
L’obbligo dell’avvocato in Cassazione è incostituzionale?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che tale obbligo rientra nella discrezionalità del legislatore per garantire l’adeguatezza tecnica dell’impugnazione e non viola il diritto di difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40959 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 40959 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE), nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall’imputato, privo legittimazione a seguito della novella dell’art. 613 cod. proc. pen., come modif dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017;
Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimit costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comm
legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, C e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalit legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnaz in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difens (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. , dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01);
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma che sì stima equo determinare come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 12/09/2023.