Ricorso per Cassazione: La Firma dell’Avvocato è Obbligatoria
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede massima precisione e competenza tecnica. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale, spesso sottovalutata: il ‘fai da te’ non è ammesso. Dal 2017, la legge impone che l’atto sia firmato da un avvocato specializzato, pena la sua inammissibilità. Analizziamo insieme un caso pratico che chiarisce perché questa norma è così stringente e quali sono le conseguenze per chi non la rispetta.
I Fatti alla Base del Provvedimento
Il caso in esame riguarda un cittadino che ha deciso di agire in prima persona, presentando un ricorso contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. L’impugnazione è stata depositata dopo il 3 agosto 2017, una data spartiacque per la procedura penale. L’individuo, agendo personalmente e senza l’assistenza di un legale, ha proposto le proprie doglianze direttamente alla Corte di Cassazione, confidando nella possibilità di far valere le proprie ragioni autonomamente.
La Decisione della Corte sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La decisione si basa su una modifica normativa introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando), che ha cambiato le regole per l’accesso al giudizio di legittimità.
In particolare, la riforma ha modificato l’articolo 613 del codice di procedura penale, sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente». Questa piccola ma significativa modifica ha eliminato la possibilità per la parte privata di presentare autonomamente il ricorso. Di conseguenza, l’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La mancanza di tale firma costituisce un vizio insanabile che conduce direttamente all’inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su un principio consolidato e rafforzato dalla recente riforma: la necessità di una difesa tecnica qualificata nel giudizio di legittimità. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
1. Natura del Giudizio di Cassazione: Il giudizio davanti alla Suprema Corte non è una terza valutazione dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto (un giudizio di legittimità). Tale compito richiede una competenza giuridica elevata e una conoscenza specialistica delle procedure, che solo un avvocato cassazionista può garantire.
2. Ragionevolezza della Scelta Legislativa: La Corte ha richiamato una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 8914/2017), la quale ha stabilito che l’obbligo di rappresentanza tecnica non viola né la Costituzione (art. 111) né la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 6 CEDU). La scelta del legislatore di richiedere un filtro tecnico è considerata ragionevole e proporzionata all’elevato livello di specializzazione richiesto per difendersi efficacemente in questa sede.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: In base all’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità non richiede particolari formalità. A essa, tuttavia, segue automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio inderogabile del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non ammette improvvisazione. La complessità del giudizio di legittimità impone la presenza obbligatoria di un difensore specializzato, che agisce come garante della corretta impostazione tecnica dell’impugnazione. La scelta di procedere autonomamente, sebbene possa apparire come un esercizio diretto del proprio diritto di difesa, si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità e in sanzioni economiche. Questa decisione serve da monito: per accedere alla Suprema Corte, l’assistenza di un avvocato cassazionista non è un’opzione, ma un requisito imprescindibile.
È possibile presentare un ricorso per cassazione personalmente senza un avvocato?
No. A seguito della modifica dell’art. 613 del codice di procedura penale, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Perché la legge richiede obbligatoriamente un avvocato per il ricorso per cassazione?
Perché il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme di diritto, non un riesame dei fatti. Tale complessità richiede un’elevata qualificazione professionale che solo un avvocato specializzato può fornire, rendendo la scelta del legislatore ragionevole e non lesiva del diritto di difesa.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza della firma dell’avvocato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3848 Anno 2024
1
.
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; (
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre personalmente per cassazione avverso il provvedimento in preambolo del Tribunale di sorveglianza di Perugia;
ritenuto che si tratta di impugnazione proposta personalmente, senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, che ha modificato l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso «salvo che la parte non vi provveda personalmente», a fronte della quale s’impone l’inammissibilità del ricorso;
rilevato, infatti, in virtù di detta modifica normativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell’elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall’esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l’esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011);
ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 settembre 2023
Il Consigliere estensore