Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42346 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 42346 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Trieste, in data 20/4/2023, ha dichiarato inammissibi l’istanza di rescissione del giudicato presentata nell’interesse del predetto il 19/1/20 relazione alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Trieste divenuta definiti 1’8/5/2021.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può esser proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione ( cfr. Sez 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modali proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 1 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 14 settembre 2023