Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40960 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 40960 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Algeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso è stato personalmente proposto dall’imputato, privo legittimazione a seguito della novella dell’art. 613 cod. proc. pen., come modif dall’art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017;
Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di illegittimit costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma
legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, C e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso cassazione all’imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnaz in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difens (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 Cc. , dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01);
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla somma che si stima equo determinare come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 12/09/2023.