Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 50705 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 50705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA•
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE), nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 emessa dal Tribunale di Padova;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché presentato personalmente dall’imputato in violazione del disposto degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen.;
«VG’
Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023.